lunedì 28 aprile 2014

MENO SALE: L'ANTITRUST INTERVIENE


Sebbene infatti l’interesse generale per una riduzione del sale nella dieta sia elevato, le imprese ancora faticano a rispettare appieno tale quadro giuridico. Da qui una pronuncia dell’Antitrust, che a seguito di diverse segnalazioni da parte di una associazione dei consumatori, ha sanzionato ben 13 aziende  (tra cui (un digestivo effervescente, un salume ed alcuni crackers).  La causa? Indicazioni non corrette, ambigue e fuorvianti, come
·         “con il 30% di sodio in meno”
·         “poco sale”
·         “non salati”
·         “non salati in superficie”
L’Antitrust ha giudicato tali indicazioni ingannevoli e lesive del Codice del Consumo. Le aziende sono state invitate con intervento di moral suasion a correggere le menzioni, con due distinte comunicazioni, in data 7 ottobre 2013 e in data 3 dicembre 2013, sia in etichetta che in pubblicità. Inoltre, “Le nuove confezioni verranno commercializzate a partire dai prossimi mesi, esaurite le scorte attuali, mentre la diffusione su altri supporti, ove prevista, avverrà in piena assonanza alle modifiche effettuate per il packaging“, si legge nella nota diramata. In particolare, con riferimento ai crackers, in aggiunta all’eliminazione della dicitura, alcuni operatori adotteranno l’indicazione “Crackers salati. Senza granelli di sale in superficie”, mentre altri utilizzeranno un claim nutrizionale di tipo comparativo. In questo modo, si riconosce la portata “nutrizionale” dei messaggi, continua l’Antitrust. Certo le menzioni “poco sale”, “non salati”, “non salati in superficie” sono immediatamente ingannevoli, qualora non venga rispettato il requisito dello 0,12 g di sodio per 100 g di prodotto finale. Bene ha fatto l’Antitrust a suggerire l’indicazione “Crackers salati- senza granelli di sale in superficie”, riducendo ad aspetti merceologici indicazioni che diversamente potevano avere una valenza nutrizionale.Altrettanto chiara è però la motivazione che ha portato l’Antitrust a giudicare scorretto il claim “con il 30% di sodio in meno”. Certo, letteralmente, la menzione autorizzata in Europa sarebbe “a tasso ridotto di sodio”. Ma viene difficile pensare che la sanzione venga… da un eccesso di zelo del produttore nel comunicare al consumatore in quanto consista l’effettiva riduzione di sodio! Inoltre, in base al reg. 1924, basterebbe una riduzione del 25% (e non già del 30%) per dichiarare “ a tasso ridotto di sodio/sale”. Il vero motivo della sanzione va infatti ricercato-seguendo la consolidata tradizione argomentativa dell’AGCM- nel non avere individuato un chiaro prodotto di confronto rispetto al vantato “-30%”. Solo in presenza del quale la comunicazione può essere considerata legittima e informativa, in grado di far compiere scelte consapevoli al consumatore. Se il dettato del regolamento 1924 è stato poco chiaro, autorizzando la menzione “a tasso ridotto” riferendolo genericamente ad un prodotto analogo, successive interpretazioni hanno chiarito che tale prodotto analogo può essere rinvenuto:
-       Nei valori medi dei prodotti più venduti nella categoria di riferimento
-       (in caso di riformulazione a partire da prodotto della stessa marca ma “aggiornato” e migliorato), i valori del prodotto della stessa marca, prima della riformulazione.
Entrambe queste possibilità sono giudicate valide dall’Antitrust, a patto che si informi correttamente il consumatore circa il termine effettivo di paragone.

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